PASSAPORTO:
A partire da luglio 2004 il passaporto per animali da compagnia è obbligatorio per il trasporto cani, gatti e furetti nei Paesi dell'Unione Europea.
Il passaporto consente di identificare l'animale e contiene le indicazioni che permettono di accertarne lo stato di salute (antirabbia, vaccinazioni, etc.).
MODALITA' DI RICHIESTA:
E' necessario recarsi all'anagrafe canina o da un veterinario convenzionato per la richiesta di microchip e succesivamente rivolgersi al servizio veterinario dell'Usl, per il rilascio del passaporto.
MOVIMENTI ALL'INTERNO DEGLI STATI MEMBRI:
Verso uno Stato membro ad eccezione di Regno Unito, Irlanda, Malta e Svezia. Sono autorizzati ad entrare:
- gli animali in perfetta conformità con la nuova regolamentazione (che possiedono, cioè un passaporto attestante una vaccinazione antirabbica in regola),
Verso il Regno Unito, Irlanda, Malta e Svezia.
Sono autorizzati ad entrare gli animali in perfetta conformità con la nuova regolamentazione, accompagnati da un passaporto attestante una vaccinazione in regola, un test provante l'efficacia del vaccino ed anche dei trattamenti contro le zecche e i vermi o gli echinococchi (le regole nazionali si applicano su ciò che concerne il tipo di identificazione e i termini relativi ai trattamenti prima del viaggio in questione e ai test riguardanti la rabbia: campione prelevato almeno sei mesi prima del viaggio per il Regno Unito e l'Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per la Svezia),
MOVIMENTI DI ANIMALI IN PROVENIENZA DA ALTRI PAESI:
A. Le regole applicabili ai viaggi di animali entro gli Stati membri si applicano anche ai viaggi di animali provenienti dai seguenti Paesi: Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Città del Vaticano.
B. Animali in provenienza dai seguenti altri Paesi, dove la situazione riguardante la rabbia è sotto controllo: Isola di Ascension, Antigua e Barbuda, Antille Olandesi, Australia, Aruba, Barbados, Bahrein, Bermuda, Canada, Croazia, Fiji, Isole Falkland, Polinesia Francese, Giamaica, Giappone, Isole Caiman, Mayotte, Montserrat, Mauritius, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Sant Helena, Saint Kitts and Nevis, Saint Pierre et Miquelon, Saint Vincent e Grenada, Singapore, Stati Uniti d'America, Vanuatu, Wallis e Futura
* verso uno Stato membro ad eccezione di Regno Unito, Irlanda, Malta e Svezia.
Sono autorizzati ad entrare gli animali accompagnati dal modello di certificato sanitario stabilito dalla decisione 2004/203/CE attestante una vaccinazione antirabbica in regola.
* verso il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia.
Sono autorizzati ad entrare gli animali accompagnati dal modello del certificato sanitario stabilito con decisione 2004/203/CE attestante una vaccinazione antirabbica in regola, un test provante l'efficacia del vaccino e dei trattamenti contro le zecche e i vermi o echinococchi (le regole nazionali si applicano su ciò che concerne il tipo di identificazione e i termini relativi ai trattamenti prima del viaggio in questione e ai test riguardanti la rabbia: campione prelevato almeno sei mesi prima del viaggio per il Regno Unito e l'Irlanda e 120 giorni dopo la vaccinazione per la Svezia)
C.Per quanto concerne i movimenti di animali in provenienza da altri paesi non elencati sopra:
* verso uno Stato membro accetto Regno Unito, Irlanda, Malta e Svezia.
Sono autorizzati ad entrare gli animali accompagnati dal modello del certificato sanitario stabilito con decisione 2004/203/CE attestante una vaccinazione antirabbica in regola e un test provante l'efficacia del vaccino effettuato tre mesi prima del viaggio.
IMPORTANTE! Il Regno Unito, l'Irlanda, Malta e la Svezia non autorizzano l'entrata diretta sui loro territori ad animali in provenienza da paesi non membri; questi animali saranno sottoposti a quarantena.
E' inoltre importante sottolineare che la lista dei paesi che godono di una situazione favorevole nei confronti della rabbia è suscettibile di modifiche. Si consiglia pertanto di verificare prima di intraprendere un viaggio.
INFORMAZIONI UTILI:
ANIMALI DA COMPAGNIA ENTRANTI IN EUROPA IN PROVENIENZA DA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
Il passaporto per animali da compagnia è principalmente utilizzato per gli spostamenti degli animali domestici all'interno degli Stati membri dell'Unione Europea. Può essere tuttavia utilizzato per viaggi da o per Paesi vicini aventi uno statuto identico a quello dell'Unione per ciò che concerne il trattamento della rabbia (Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino e Città del Vaticano).
ANIMALI DA COMPAGNIA CHE ENTRANO NELL'UNIONE IN PROVENIENZA DA ALTRI PAESI
- Paesi non membri dell'Unione Europea dove la rabbia è stata debellata o è una malattia sotto controllo: per questi Paesi la vaccinazione anti-rabbica è l'unica vaccinazione richiesta (ad eccezione dell'entrata in Irlanda, Svezia, Malta e Regno Unito dove è richiesto un test 6 mesi dopo la vaccinazione). I proprietari che accompagnano un animale domestico in provenienza da questi paesi possono utilizzare un semplice certificato sanitario (rilasciato dal veterinario) attestante l'avvenuta vaccinazione anti-rabbica;
- Se si tratta di paesi che non rientrano nel precedente caso, la rabbia può essere una malattia endemica tra gli animali domestici e per questa ragione verranno richiesti una vaccinazione ed un test tre mesi prima dell'ingresso negli Stati membri, ad eccezione di Irlanda, Svezia, Malta e Regno Unito, dove verrà imposta la quarantena.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Regolamento (CE) N. 998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la Direttiva 92/65/CEE del Consiglio.